Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura,
di formazione e di relazione, mediante:
a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai
genitori di soggetti portatori di handicap;
b) l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione dei
congedi per la formazione;
c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione
dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.
Art. 2.
(Campagne informative).
1. Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente
legge, il Ministro per la solidarietà sociale è autorizzato
a predisporre, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, apposite campagne informative, nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio destinati allo scopo.
Capo II
CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI
Art. 3.
(Congedi dei genitori).
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dopo il terzo comma
è inserito il seguente:
"Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all'articolo 7, ed il relativo
trattamento economico, sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne
ha diritto. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 e al comma
2 dell'articolo 15 sono estese alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre
1987, n. 546, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1 dell'articolo 7
e dal comma 2 dell'articolo 15 spettano limitatamente ad un periodo di tre
mesi, entro il primo anno di vita del bambino".
2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito
dal seguente:
Art. 7. – 1. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore
ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite
dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono
complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto
del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto
di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria
di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della presente legge, per
un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore
a sei mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato
non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro
per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui alla lettera b)
del comma 1 è elevato a sette mesi e il limite complessivo delle
astensioni dal lavoro dei genitori di cui al medesimo comma è conseguentemente
elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è
tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore
di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti
collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici
giorni.
4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresí,
di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore
a otto anni ovvero di età compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo
caso nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore,
dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del
bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo
di ferie in godimento da parte del genitore.
5. I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono computati
nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie
e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Ai fini
della fruizione del congedo di cui al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore
sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'altro genitore non
sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo".3.
All'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni
in materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero
di versamento dei relativi contributi previsti dal comma 2, lettera b),
dell'articolo 15.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore
aggiuntive rispetto a quelle previste dal primo comma del presente articolo
possono essere utilizzate anche dal padre".
4. L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito
dal seguente:
"Art. 15. – 1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità
giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo
di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della
presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra
indennità spettante per malattia.
2. Per i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma
1, ai lavoratori e alle lavoratrici è dovuta:
a) fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30
per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori
di sei mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto, è coperto
da contribuzione figurativa;
b) fuori dei casi di cui alla lettera a), fino al compimento dell'ottavo
anno di vita del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione
facoltativa, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione,
nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore
a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria; il periodo medesimo è coperto da contribuzione
figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200
per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi
di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato,
con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità
della prosecuzione volontaria.
3. Per i periodi di astensione per malattia del bambino di cui all'articolo
7, comma 4, è dovuta:
a) fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, la contribuzione
figurativa;
b) successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento
dell'ottavo anno, la copertura contributiva calcolata con le modalità
previste dal comma 2, lettera b).
4. Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera b), è determinato
secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione
al minimo.
5. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte con
gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore della malattia presso
il quale la lavoratrice o il lavoratore è assicurato e non sono subordinate
a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa".5.
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti
dei genitori adottivi o affidatari. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento,
il minore abbia un'età compresa fra sei e dodici anni, il diritto
di astenersi dal lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo,
può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore
nel nucleo familiare. Nei confronti delle lavoratrici a domicilio e delle
addette ai servizi domestici e familiari, le disposizioni dell'articolo
15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dal comma 4 del
presente articolo, si applicano limitatamente al comma 1.
Art. 4.
(Congedi per eventi e cause particolari).
1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito
di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave
infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del
convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice
risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata
grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare
con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività
lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere,
per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate
ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato,
non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il
posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere
alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato
nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore
può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi,
calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione
agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attività
lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto,
di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei
criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all'individuazione
delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione
dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni
di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1.
Art. 5.
(Congedi per la formazione).
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio
di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti
di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di
anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione,
possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per
la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo
o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato
al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo
di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla
partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere
o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva
il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non
è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile
con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata
infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo
decreto di cui all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di
congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà
luogo ad interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo
per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di
comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità
di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei
lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento
o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del
preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.
5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al
presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati
secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Art. 6.
(Congedi per la formazione continua).
1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i
percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze
e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano
un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata,
accreditata secondo le disposizioni dell'articolo 17 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di
attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati,
certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed
europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore
ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali
o territoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto
dal citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.
2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce
il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri
per l'individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione
connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.
3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali
di cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale
per la formazione continua, di cui al regolamento di attuazione del citato
articolo 17 della legge n. 196 del 1997.
4. Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che,
sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario
di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente
dai lavoratori. Per le finalità del presente comma è riservata
una quota, pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo per l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, provvede annualmente, con proprio
decreto, a ripartire fra le regioni la predetta quota, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
Art. 7.
(Anticipazione del trattamento di fine rapporto).
1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo comma, del codice
civile, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai
fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi
di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come
sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, e di cui agli
articoli 5 e 6 della presente legge. L'anticipazione è corrisposta
unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio
del congedo. Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di
anticipazioni per indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto,
comunque denominate, spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro
pubblici e privati.
2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono
prevedere la possibilità di conseguire, ai sensi dell'articolo 7,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione
delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione
dei congedi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.
3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del
lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, sono
definite le modalità applicative delle disposizioni del comma 1 in
riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Art. 8.
(Prolungamento dell'età pensionabile).
1. I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall'articolo 5, comma
1, possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo
corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'età
di pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore
di lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista
per il pensionamento.
Capo III
FLESSIBILITÀ DI ORARIO
Art. 9.
(Misure a sostegno della flessibilità di orario).
1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione
lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, è destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue
a decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di cui almeno
il 50 per cento destinato ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore
di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive
per la flessibilità, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore
padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano
in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme
di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra
cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile
in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni,
orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini
fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento
o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo
di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del
lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria
o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri per la solidarietà sociale e per le pari opportunità,
sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi
di cui al comma 1.