1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti
di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove
la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella
società
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo
della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile
e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività,
nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da
minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le
prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni,
nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di
esclusione sociale della persona handicappata.
Art. 2 - Principi generali -
1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della repubblica, ai sensi dell'art. 4 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Art. 3 - Soggetti aventi diritto -
1. è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
Art. 4 - Accertamento dell'handicap -
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
Art. 5 - Principi generali per i diritti della persona handicappata -
1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica,
sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati
con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie,
con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari
e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se
coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce
delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi,
che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle
tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata
nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione
alla vita sociale;
d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione
di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento,
anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione
della persona handicappata nella società
e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari
la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona
handicappata, attivandone le potenziali capacità;
f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria di tutte le fasi della
maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare
o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre
e superare i danni della minorazione sopraggiunta;
g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi
rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata,
assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali
sulla base degli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142;
h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno
psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare,
strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari
e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per
il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative
permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per
la prevenzione e la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento
sociale di chi ne è colpito;
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei
anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione
sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente
legge.
Art. 6 - Prevenzione e diagnosi precoce -
1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli artt. 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.
2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause
e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in
fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale
e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono
tali funzioni;
b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei
bisogni naturali della partoriente e del nascituro;
c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro,
dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite
e patologie invalidanti;
d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce
per la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di
handicap fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni;
e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la
terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione
delle loro conseguenze;
f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce
delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione
e il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria
e della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro
applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati
ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Con tali atti possono essere individuate altre forme di endocrinopatie
e di errori congeniti del metabolismo alle quali estendere l'indagine
per tutta la popolazione neonatale;
h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin
dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli
asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza
o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul
bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed
il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di
vita. è istituito a tale fine un libretto sanitario personale,
con le caratteristiche di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni
altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;
i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo
per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni
in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli
incidenti domestici.
3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.