Il Consiglio dei Ministri ha emanato il Decreto legislativo che coordina
tutte le leggi stratificatesi negli anni riguardanti la maternità e paternità.
Un Testo Unico per dare coerenza logica e sistematica ad una materia delicatissima
che ha subito in questi ultimi decenni una modificazione sensibile, adeguata
ai nuovi valori impostisi nella società moderna. Questo Testo Unico andrà
in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
ecco il testo del Decreto Legislativo:
Decreto legislativo recante
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di
sostegno della maternità e della paternità", a norma dell'articolo 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al
Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno
della maternità e della paternità, nel quale devono essere riunite e coordinate
tra loro le disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti di
detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza
logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare
il linguaggio normativo;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 15 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 21 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro per la solidarietà social?††??e, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, per
le pari opportunità e per la funzione pubblica;
emana il seguente decreto legislativo:
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto
Articolo 2 Definizioni
Articolo 3 Divieto di discriminazione
Articolo 4 Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo
Articolo 5 Anticipazione del trattamento di fine rapporto
CAPO II TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE
Articolo 6 Tutela della sicurezza e della salute
Articolo 7 Lavori vietati
Articolo 8 Esposizione a radiazioni ionizzanti
Articolo 9 Polizia di Stato, penitenziaria e municipale
Articolo 10 Personale militare femminile
Articolo 11 Valutazione dei rischi
Articolo 12 Conseguenze della valutazione
Articolo 13 Adeguamento alla disciplina comunitaria
Articolo 14 Controlli prenatali
Articolo 15 Disposizioni applicabili
CAPO III CONGEDO DI MATERNITA'
Articolo 16 Divieto di adibire al lavoro le donne
Articolo 17 Estensione del divieto
Articolo 18 Sanzioni
Articolo 19 Interruzione della gravidanza
Articolo 20 Flessibilità del congedo di maternità
Articolo 21 Documentazione
Articolo 22 Trattamento economico e normativo
Articolo 23 Calcolo dell'indennità
Articolo 24 Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento
Articolo?††?? 25 Trattamento previdenziale
Articolo 26 Adozioni e affidamenti
Articolo 27 Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
CAPO IV CONGEDO DI PATERNITA'
Articolo 28 Congedo di paternità
Articolo 29 Trattamento economico e normativo
Articolo 30 Trattamento previdenziale
Articolo 31 Adozioni e affidamenti
CAPO V CONGEDO PARENTALE
Articolo 32 Congedo parentale
Articolo 33 Prolungamento del congedo
Articolo 34 Trattamento economico e normativo
Articolo 35 Trattamento previdenziale
Articolo 36 Adozioni e affidamenti
Articolo 37 Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
Articolo 38 Sanzioni
CAPO VI RIPOSI E PERMESSI
Articolo 39 Riposi giornalieri della madre
Articolo 40 Riposi giornalieri del padre
Articolo 41 Riposi per parti plurimi
Articolo 42 Riposi e permessi per i figli con handicap grave
Articolo 43 Trattamento economico e normativo
Articolo 44 Trattamento previdenziale
Articolo 45 Adozioni e affidamenti
Articolo 46 Sanzioni
CAPO VII CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO
Articolo 47 Congedo per la malattia del figlio
Articolo 48 Trattamento economico e normativo
Articolo 49 Trattamento previdenziale
Articolo 50 Adozioni e affidamenti
Articolo 51 Documentazione
Articolo 52 Sanzioni
CAPO VIII LAVORO NOTTURNO
Articolo 53 Lavoro notturno
CAPO IX DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI, DIRITTO AL RIENTRO
?††?? Articolo 54 Divieto di licenziamento
Articolo 55 Dimissioni
Articolo 56 Diritto al rientro e alla conservazione del posto
CAPO X DISPOSIZIONI SPECIALI
Articolo 57 Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni
Articolo 58 Personale militare
Articolo 59 Lavoro stagionale
Articolo 60 Lavoro a tempo parziale
Articolo 61 Lavoro a domicilio
Articolo 62 Lavoro domestico
Articolo 63 Lavoro in agricoltura
Articolo 64 Collaborazioni coordinate e continuative
Articolo 65 Attività socialmente utili
CAPO XI LAVORATRICI AUTONOME
Articolo 66 Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici
agricole
Articolo 67 Modalità di erogazione
Articolo 68 Misura dell'indennità
Articolo 69 Congedo parentale
CAPO XII LIBERE PROFESSIONISTE
Articolo 70 Indennità di maternità per le libere professioniste
Articolo 71 Termini e modalità della domanda
Articolo 72 Adozioni e affidamenti
Articolo 73 Indennità in caso di interruzione della gravidanza
CAPO XIII SOSTEGNO ALLA MATERNITA' E ALLA PATERNITA'
Articolo 74 Assegno di maternità di base
Articolo 75 Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui
CAPO XIV VIGILANZA
Articolo 76 Documentazione
Articolo 77 Vigilanza
CAPO XV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONERI CONTRIBUTIVI
Articolo 78 Riduzione degli oneri di maternità
Articolo 79 Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato
Articolo 80 Oneri derivanti dall'assegno di maternità di base
Articolo 81 Oneri derivanti dall'assegno di maternità per lavori atipici
e discontinui
Articolo 82 Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle lavoratrici
autonome
Articolo 83 Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle libere
professioniste
Articolo 84 Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle collaboratrici
coordinate e continuative
CAPO XVI DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 85 Disposizioni in vigore
Articolo 86 Disposizioni abrogate
Articolo 87 Disposizioni regolamentari di attuazione
Articolo 88 Entrata in vigore
ALLEGATI
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5; Legge 8 marzo 2000,
n. 53, art. 17, comma 3)
1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi
e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità
e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno
economico alla maternità e alla paternità.
2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi,
regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.
Art. 2 - Definizioni
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 1, comma 1, e 13)
1. Ai fini del presente testo unico:
a) per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria dal
lavoro della lavoratrice;
b) per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore,
fruito in alternativa al congedo di maternità;
?††?? c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa
della lavoratrice o del lavoratore;
d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa
dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia
stessa;
e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato,
si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato,
di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci
lavoratori di cooperative.
2. Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche
amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione
vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici
non possono essere inferiori alle predette indennità.
Art. 3 - Divieto di discriminazione
1. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda
l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque
sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia
professionale, attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale
o di famiglia o di gravidanza, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo
1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
2. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda
le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento
e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i
contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge
9 dicembre 1977, n. 903.
3. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda
la retribuzione, la classificazione professionale, l'attribuzione di qualifiche
e mansioni e la progressione nella carriera, secondo quanto previsto dagli
articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art. ?††??4 - Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11;Legge 8 marzo 2000, n. 53, art.
10)
1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro,
in virtù delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro
può assumere personale con contratto a tempo determinato o temporaneo,
ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, secondo comma, lettera b),
della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'articolo 1, comma 2, lettera
c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni
delle leggi medesime.
2. L'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo,
in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente
testo unico può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al
periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla
contrattazione collettiva.
3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico
del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato
in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno
sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene
con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla
società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento
di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo
o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI,
è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici,
e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di
accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di personale
a tempo determinato e di personale temporaneo, per un ?††??periodo massimo
di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.
Art. 5 - Anticipazione del trattamento di fine rapporto
(Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)
1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 32,
il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini del sostegno
economico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Gli
statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere
la possibilità di conseguire tale anticipazione.
CAPO II - TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE
Art. 6 - Tutela della sicurezza e della salute
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1; Legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 9)
1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della
salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette
mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio
stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto
dal comma 2 dell'articolo 8.
2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto
bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi
di età.
3. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio
sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire
presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione
dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite
ostetrico-ginecologiche, della prestazioni specialistiche per la tutela
della maternità, in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio
fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo
1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 april?††??e 1998, n.
124, purché prescritte secondo le modalità ivi indicate.
Art. 7 - Lavori vietati
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 3, 30, comma 8, e 31, comma 1;
Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; Legge 8 marzo 2000,
n. 53, art. 12, comma 3)
1. È' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di
pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi,
faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A
del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale,
sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato
A.
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli
che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni
di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale
è previsto il divieto.
4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui
i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della
lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli
alla salute della donna.
5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva
la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché
la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita
a mansioni equivalenti o superiori.
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni,
il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio,
può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo d?††??i cui
al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è
punita con l'arresto fino a sei mesi.
Art. 8 - Esposizione a radiazioni ionizzanti
(Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)
1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone
classificate o, comunque, ad attività che potrebbero esporre il nascituro
ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.
2. E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro
il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
3. E' altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti
un rischio di contaminazione.
Art. 9 - Polizia di Stato, penitenziaria e municipale
(Legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13; Legge 8 marzo 2000, n. 53, art.
14)
1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante la gravidanza
è vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di
Stato.
2. Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti tecnico-sanitari
previsti dal presente testo unico sono devoluti al servizio sanitario
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in conformità all'articolo
6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale femminile
del corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia municipale.
Art. 10 - Personale militare femminile
(Decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3)
1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne previsti
agli articoli 16 e 17, comma 1, durante il periodo di gravidanza e fino
a sette mesi successivi al parto il perso?††??nale militare femminile
non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, da determinarsi
con decreti adottati, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo
1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa,
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle
pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonché con il Ministro
dei trasporti e della navigazione per il personale delle capitanerie di
porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale del
Corpo della guardia di finanza.
Art. 11 - Valutazione dei rischi
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore
di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici,
in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici,
processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle
linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando
le misure di prevenzione e protezione da adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello
di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza
sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione
e di prevenzione adottate.
Art. 12 - Conseguenze della valutazione
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)
1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma
1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici,
il datore di?††?? lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione
al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente
le condizioni o l'orario di lavoro.
2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile
per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto
stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione
scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per
territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo
di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo
17.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori
dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.
4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la
sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.
Art. 13 - Adeguamento alla disciplina comunitaria
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, artt. 2 e 8)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva
permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite le linee direttrici
elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti la valutazione
degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali
ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti
anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica
e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle
predette lavoratrici.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare
ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, nonché
a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli allegati B e C, in conformità
alle modifich?††??e alle linee direttrici e alle altre modifiche adottate
in sede comunitaria.
Art. 14 - Controlli prenatali
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)
1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione
di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche,
nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano
al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa
documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione
degli esami.
Art. 15 - Disposizioni applicabili
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme
le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni, nonché da ogni altra disposizione in materia
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
CAPO III - CONGEDO DI MATERNITA'
Art. 16 - Divieto di adibire al lavoro le donne
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)
1. È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto
previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente
tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il
parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni
sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Art. 17 - Estensione del divieto
?††?? (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 4, commi 2 e 3, 5, e 30,
commi 6, 7, 9 e 10)
1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando
le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato
stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali
lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali
maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale,
l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo
del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla
base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del servizio
sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici
in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera
a), comma 1, dell'articolo 16, per uno o più periodi, la cui durata sarà
determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme
morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli
alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni,
secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta
dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze
dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà
essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 ?††??può
essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio
o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività
di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione
medesima.
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dal presente articolo
sono definitivi.
Art. 18 - Sanzioni
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17
è punita con l'arresto fino a sei mesi.
Art. 19 - Interruzione della gravidanza
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)
1. L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti
dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata
a tutti gli effetti come malattia.
2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena
prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l'interruzione
della gravidanza o un parto prematuro è aumentata se il fatto è commesso
con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro.
Art. 20 - Flessibilità del congedo di maternità
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis. Legge 8 marzo 2000, n. 53,
art. 12, comma 2)
1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici
hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente
la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione
che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela
della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi
pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri della sanità e p?††??er la solidarietà sociale, sentite le
parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali
non si applicano le disposizioni del comma 1.
Art. 21 - Documentazione
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 4, comma 5, e 28)
1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo
16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e
all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico
indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato
fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato
di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo
46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 22 - Trattamento economico e normativo
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5; Legge
9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2; Decreto legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4
e 5)
1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80
per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità,
anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.
2. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del
decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33 ed è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità
di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima
mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.
4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei
limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui ?††??all'articolo
7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali
di fruizione dell'indennità di mobilità. I medesimi periodi si computano
ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente
prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità.
5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella
carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non
richiedano a tale scopo particolari requisiti.
6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro
titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.
7. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'articolo
9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 la lavoratrice che, in periodo di
congedo di maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere
o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione
professionale.
Art. 23 - Calcolo dell'indennità
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)
1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per
retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo
di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente
a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla
gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o
mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.
3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono
considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria per le indennità economiche di malattia.
4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che
si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della ?††??retribuzione
del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo lavorativo
mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione
del posto, per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione
si applica quanto previsto al comma 5, lettera c).
5. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione
media globale giornaliera s'intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di
ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi
le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione
per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda
o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario
medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal
contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo
l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga
preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e
moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere
di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di
lavoro prevedano, nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico
per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto
giorno, l'orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo per sei
il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite;
c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione
per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal
periodo stesso.
?††?? Art. 24 - Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento
economico
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17; Decreto legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)
1. L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione
del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere b)
e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti
dagli articoli 16 e 17.
2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo
di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero,
disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità
purché tra l'inizio della sospensione, dall'assenza o della disoccupazione
e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni.
3. Ai fini del computo dei predetti 60 giorni, non si tiene conto delle
assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute
dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo
di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per
una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire
minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa
prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi 60 giorni dalla
risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio
del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità
di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché
all'indennità ordinaria di disoccupazione.
5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4,
ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo
biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette
all'obbli?††??go dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto
all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'inizio
del congedo di maternità non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data
di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto
periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le
indennità di maternità, 26 contributi settimanali.
6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo
60 giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del
congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione
salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo
di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi
di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge
23 luglio 1991, n. 223.
Art. 25 - Trattamento previdenziale
(Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6)
1. Per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in costanza
di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini
dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione
e per la determinazione della misura stessa.
2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti
e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i
periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16
e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati
utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere,
all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in
costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata
secondo le disposizioni di cui all'articolo 8?††?? della legge 23 aprile
1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed
ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di
cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per
i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione
pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.
Art. 26 - Adozioni e affidamenti
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)
1. Il congedo di maternità di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo
16 può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia
ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all'atto
dell'adozione o dell'affidamento.
2. Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo
ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.
Art. 27 - Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma1; Legge 4 maggio 1983, n.
184, art. 31, comma 3, lett. n), e 39-quater, lett. a e c)
1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati
dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,
il congedo di maternità di cui al comma 1 dell'articolo 26 spetta anche
se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento
della maggiore età.
2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice
ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al
periodo di permanenza nello ?††??Stato straniero richiesto per l'adozione
e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione.
3. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura
di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1 dell'articolo
26, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del
congedo previsto al comma 2 del presente articolo.