CAPO X - DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 57 - Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni
(Decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno
1991, n. 166, art. 8)
1. Ferma restando la titolarità del diritto ai congedi di cui al
presente testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni
pubbliche con contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile
1962, n. 230, o con contratto di lavoro temporaneo, di cui alla legge
24 giugno 1997, n. 196, spetta il trattamento economico pari all'indennità
prevista dal presente testo unico per i congedi di maternità, di
paternità e parentali, salvo che i relativi ordinamenti prevedano
condizioni di migliore favore.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applica altresì
quanto previsto dall'articolo 24, con corresponsione del trattamento economico
a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si è svolto l'ultimo
rapporto di lavoro.
Art. 58 - Personale militare
(Decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 2, e 5, commi
2 e 3)
1. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità,
disciplinate dal presente testo unico, non pregiudicano la posizione di
stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate
e del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto previsto dal comma
2.
2. I periodi di congedo di maternità, previsti dagli articoli 16
e 17, sono validi a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di
servizio. Gli stessi periodi sono computabili ai fini della progressione
di carriera, salva la necessità dell'effettivo compimento nonché
del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche,
di servizio presso enti o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa
vigente.
3. Il personale militare che si assenta dal servizio per congedo parentale
e per la malattia del figlio è posto in licenza straordinaria per
motivi privati, equiparata a tutti gli effetti a quanto previsto agli
articoli 32 e 47. Il periodo trascorso in tale licenza è computabile,
ai fini della progressione di carriera, nei limiti previsti dalla disciplina
vigente in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali
e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
relativamente al periodo massimo di assenza che determina la fine del
servizio.
Art. 59 - Lavoro stagionale
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 4)
1. Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a
disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale
30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate
a norma della lettera b) del comma 3 dell'articolo 54, hanno diritto,
per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, sempreché
non si trovino in periodo di congedo di maternità, alla ripresa
dell'attività lavorativa stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali si applicano le disposizioni
dell'articolo 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 in materia
contributiva.
3. Alle straniere titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
è riconosciuta l'assicurazione di maternità, ai sensi della
lettera d), comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
Art. 60 - Lavoro a tempo parziale
(Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, comma 2)
1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 61 e, in particolare, del principio di non discriminazione, la
lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale beneficiano dei medesimi
diritti di un dipendente a tempo pieno comparabile, per quanto riguarda
la durata dei congedi previsti dal presente testo unico. Il relativo trattamento
economico è riproporzionato in ragione della ridotta entità
della prestazione lavorativa.
2. Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore di
lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro in
rapporto a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con quello
del congedo di maternità, è assunta a riferimento la base
di calcolo più favorevole della retribuzione, agli effetti di quanto
previsto dall'articolo 23, comma 4.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 564 in materia contributiva.
Art. 61 - Lavoro a domicilio
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 1, 13, 18, 22; Legge 8 marzo 2000,
n. 53, art. 3)
1. Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto al congedo
di maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivi compreso
il relativo trattamento economico e normativo.
2. Durante il periodo di congedo, spetta l'indennità giornaliera
di cui all'articolo 22, a carico dell'INPS, in misura pari all'80 per
cento del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia
per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria.
3. Qualora, per l'assenza nella stessa provincia di industrie similari
che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento al salario
contrattuale provinciale di cui al comma 2, si farà riferimento
alla media dei salari contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria
nella regione, e, qualora anche ciò non fosse possibile, si farà
riferimento alla media dei salari provinciali vigenti nella stessa industria
nel territorio nazionale.
4. Per i settori di lavoro a domicilio per i quali non esistono corrispondenti
industrie che occupano lavoratori interni, con apposito decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali
interessate, si prenderà a riferimento il salario medio contrattuale
giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori aventi qualifica
operaia dell'industria che presenta maggiori caratteri di affinità.
5. La corresponsione dell'indennità di cui al comma 2 è
subordinata alla condizione che, all'inizio del congedo di maternità,
la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro avuto
in consegna, anche se non ultimato.
Art. 62 - Lavoro domestico
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 1, 13, 19, 22; Legge 8 marzo 2000,
n. 53, art. 3)
1. Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22,
comma 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.
2. Per il personale addetto ai servizi domestici familiari, l'indennità
di cui all'articolo 22 ed il relativo finanziamento sono regolati secondo
le modalità e le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
Art. 63 - Lavoro in agricoltura
(Decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio
1982, n. 54, art. 14; Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5; Decreto legislativo 16 aprile
1997, n. 146, art. 4; Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21)
1. Le prestazioni di maternità e di paternità di cui alle
presenti disposizioni per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo
indeterminato sono corrisposte, ferme restando le modalità erogative
di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33,
con gli stessi criteri previsti per i lavoratori dell'industria.
2. Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato
iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui
all'articolo 7, n. 5), del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto alle
prestazioni di maternità e di paternità a condizione che
risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno
51 giornate.
3. E' consentita l'ammissione delle lavoratrici e dei lavoratori alle
prestazioni di maternità e di paternità, mediante certificazione
di iscrizione d'urgenza negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli,
ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo luogotenenziale
9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni.
4. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminato le
prestazioni per i congedi, riposi e permessi di cui ai Capi III, IV, V
e VI sono calcolate sulla base della retribuzione di cui all'articolo
12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prendendo a riferimento il periodo
mensile di paga precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio
il congedo.
5. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo determinato, esclusi
quelli di cui al comma 6, le prestazioni per i congedi, riposi e permessi
sono determinate sulla base della retribuzione fissata secondo le modalità
di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972,
n. 457.
6. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al comma 2 il salario
medio convenzionale determinato con decreto del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della
contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo
per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello
spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
A decorrere da tale momento trova applicazione l'articolo 1, comma 1,
del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni.
7. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli
coloni l'ammontare della retribuzione media è stabilito in misura
pari a quella di cui al comma 5.
Art. 64 - Collaborazioni coordinate e continuative
1. In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di cui
all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte
ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma
16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
2. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di
cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per
il lavoro dipendente.
Art. 65 - Attività socialmente utili
(Decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 3, 15,
16 e 17; Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, artt. 4 e 10)
1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, impegnati in attività
socialmente utili hanno diritto al congedo di maternità e di paternità.
Alle lavoratrici si applica altresì la disciplina di cui all'articolo
17 del presente testo unico.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1, che non possono
vantare una precedente copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 24,
per i periodi di congedo di maternità e di paternità, viene
corrisposta dall'INPS un'indennità pari all'80 per cento dell'importo
dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo
1° dicembre 1997, n. 468. I conseguenti oneri sono rimborsati, annualmente,
tramite rendiconto dell'INPS, a carico del Fondo per l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 o del
soggetto finanziatore dell'attività socialmente utile.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il diritto a partecipare
alle medesime attività socialmente utili ancora in corso o prorogate
al termine del periodo di congedo di maternità e di paternità.
4. Alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori
socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione dell'assegno, i riposi
di cui agli articoli 39 e 40.
5. L'assegno è erogato anche per i permessi di cui all'articolo
33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai sensi di quanto
previsto all'articolo 42, commi 2, 3 e 6, del presente testo unico.