CAPO XIV - VIGILANZA
Art. 76 - Documentazione
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 29 e 30, commi 2, 3 e 4)
1. Al rilascio dei certificati medici di cui al presente testo unico,
salvo i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del
servizio sanitario nazionale.
2. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di
cui al comma 1, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice
è assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà
di accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione
alla lavoratrice interessata.
3. I medici dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno facoltà
di controllo.
4. Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione del presente testo
unico sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi
specie e natura.
Art. 77 - Vigilanza
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 30, comma 1, e 31, comma 4)
1. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni
amministrative previste dal presente testo unico e ad emettere l'ordinanza
di ingiunzione è il servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
competente per territorio.
2. La vigilanza sul presente testo unico, ad eccezione dei Capi XI, XII
e XIII, è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale che la esercita attraverso i servizi ispettivi.
3. La vigilanza in materia di controlli di carattere sanitario spetta
alle Regioni, e per esse al servizio sanitario nazionale.
CAPO XV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONERI CONTRIBUTIVI
Art. 78 - Riduzione degli oneri di maternità
(Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 1, 4, e 11)
1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti
successivamente al 1° luglio 2000 per i quali è riconosciuta
dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo
importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero
una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta
pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio dello
Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente
all'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 49 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità,
a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali.
2. Gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di
lavoro del settore dei pubblici servizi di trasporto e nel settore elettrico,
sono ridotti dello 0,57 per cento.
3. L'importo della quota di cui al comma 1 è rivalutato al 1°
gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
Art. 79 - Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21)
1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto
di lavoro subordinato privato e in attuazione della riduzione degli oneri
di cui all'articolo 78, è dovuto dai datori di lavoro un contributo
sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:
a) dello 0,46 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria,
dell'artigianato, marittimi, spettacolo;
b) dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il settore del terziario
e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto;
c) dello 0,13 per cento sulla retribuzione per il settore del credito,
assicurazione e servizi tributari appaltati;
d) dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 per cento
per gli impiegati agricoli. Il contributo è calcolato, per gli
operai a tempo indeterminato secondo le disposizioni di cui al decreto
legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982,
n. 54; per gli operai agricoli a tempo determinato secondo le disposizioni
del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146; e per i piccoli coloni
e compartecipanti familiari prendendo a riferimento i salari medi convenzionali
di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488;
e) dello 0,01 per cento per gli allievi dei cantieri scuola e lavoro di
cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.
2. Per gli apprendisti è dovuto un contributo di lire 32 settimanali.
3. Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per
i giornalisti italiani "Giovanni Amendola" è dovuto un
contributo pari allo 0,65 per cento della retribuzione.
4. In relazione al versamento dei contributi di cui al presente articolo,
alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne
il contributo medesimo, si applicano le disposizioni relative ai contributi
obbligatori.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro,
la misura dei contributi stabiliti dal presente articolo può essere
modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni.
Art. 80 - Oneri derivanti dall'assegno di maternità di base
(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 5 e 5 bis)
1. Per il finanziamento dell'assegno di maternità di cui all'articolo
74, è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per
l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi
a decorrere dall'anno 2001.
2. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le relative
somme, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica
rendicontazione.
Art. 81 - Oneri derivanti dall'assegno di maternità per lavori
atipici e discontinui
(Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 9)
1. L'assegno di cui all'articolo 75 è posto a carico dello Stato.
Art. 82 - Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle lavoratrici
autonome
(Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 6, 7 e 8; Legge 23 dicembre 1999,
n. 488, art. 49, comma 1)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XI,
si provvede con un contributo annuo di lire 14.500 per ogni iscritto all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti
per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani
ed esercenti attività commerciali.
2. Al fine di assicurare l'equilibrio delle singole gestioni previdenziali,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS,
con proprio decreto stabilisce le variazioni dei contributi di cui al
comma 1, in misura percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive
indennità.
Art. 83 - Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle libere
professioniste
(Legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 5; Legge 23 dicembre 1999, n. 488,
art. 49, comma 1)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XII,
si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse
di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo
è annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi
dovuti in misura fissa di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975,
n. 160, e successive modificazioni.
2. A seguito della riduzione degli oneri di maternità di cui all'articolo
78, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti
di cui al comma 5 dell'articolo 75, sulla base di un procedimento che
preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi
versati e prestazioni assicurate.
3. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, accertato
che le singole casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti
abbiano disponibilità finanziarie atte a far fronte agli oneri
derivanti dalla presente legge, possono decidere la riduzione della contribuzione
o la totale eliminazione di detto contributo, sentito il parere dei consigli
di amministrazione delle casse.
Art. 84 - Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle collaboratrici
coordinate e continuative
(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16)
1. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie,
il contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato di una ulteriore aliquota
contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'onere
derivante dall'estensione agli stessi anche della tutela relativa alla
maternità.