CAPO XVI - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 85 - Disposizioni in vigore
1. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni legislative,
fatte salve le disapplicazioni disposte dai contratti collettivi ai sensi
dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
a) l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
b) l'articolo 157-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile
2000, n. 103;
c) l'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457;
d) l'articolo 10 della legge 18 maggio 1973, n. 304;
e) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977,
n. 903;
f) l'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
g) l'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
h) il comma 2 dell'articolo 54 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
i) l'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155;
j) l'articolo 8-bis del decreto legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331;
k) l'articolo 14 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54;
l) l'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162;
m) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 4 agosto
1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987,
n. 402;
n) il comma 1 bis dell'articolo 3 del decreto legge 22 gennaio 1990, n.
6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58;
o) il comma 8 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
p) il comma 2 dell'articolo 7, il comma 2 dell'articolo 18 e il comma 2
dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
q) il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
197;
r) il comma 2, seconda parte, dell'articolo 5 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 201;
s) il comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
t) gli articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
u) l'articolo 23 della legge 4 marzo 1997, n. 62;
v) il comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
w) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52;
x) il comma 1 dell'articolo 25 e il comma 3 dell'articolo 34 e il comma
3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
y) la lettera a) del comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29
aprile 1998, n. 124;
z) l'articolo 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
aa) la lettera e) del comma 2, dell'articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 1999, n. 230;
bb) l'articolo 65 della legge 2 agosto 1999, n. 302;
cc) il comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
dd) i commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n. 53, limitatamente
alla previsione del termine di sei mesi ivi previsto;
ee) il comma 2 dell'articolo 10 e il comma 2 dell'articolo 23 del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
ff) gli articoli 5 e 18, il comma 3 dell'articolo 25, il comma 3 dell'articolo
32, il comma 6 dell'articolo 41 e il comma 3 dell'articolo 47 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
gg) il comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni regolamentari:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026,
ad eccezione degli articoli 1, 11 e 21;
c) il comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;
d) il comma 2, dell'articolo 20-quinquies e il comma 2 dell'articolo 25-quater
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
e) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 giugno
1982;
f) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 maggio
1991;
g) l'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
aprile 1994, n. 439, fino al momento della sua abrogazione così come
prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 287;
h) il decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995;
i) il comma 4 dell'articolo 8 e il comma 3 dell'articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;
j) il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142;
k) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 maggio
1998;
l) il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità
10 settembre 1998;
m) gli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 12 febbraio 1999;
n) il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Ministro della università
e della ricerca scientifica 30 aprile 1999, n. 224;
o) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto
1999;
p) il comma 6 dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394;
q) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 dicembre
1999, n. 553;
r) il decreto del Ministro della sanità 24 aprile 2000.
Art. 86 - Disposizioni abrogate
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2; - Legge 29 dicembre 1987,
n. 546, art. 9;
Legge 8 marzo 2000, n. 53, artt. 15 e 17, comma 4)
1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;
b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate,
in particolare, le seguenti disposizioni legislative:
a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;
b) il secondo comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell'articolo
5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
c) la lettera n) del comma 3 dell'articolo 31e l'articolo 39-quater della
legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché le parole "e gli articoli
6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari
di cui al comma precedente" del secondo comma dell'articolo 80 della
legge 4 maggio 1983, n. 184;
d) il comma 4 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;
f) l'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, così come modificato
dall'articolo 3 del decreto legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433;
g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
h) l'articolo 8 del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;
i) il comma 1 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
j) i commi 1 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503;
k) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
l) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994,
n. 566;
m) l'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, così
come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 2000,
n. 241;
n) l'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
p) il comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997,
n. 468;
q) l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come
modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 49 della legge 23
dicembre 1999, n. 488;
s) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
t) il comma 5 dell'articolo 3, il comma 4 bis dell'articolo 4 e l'articolo
10 e i commi 2 e 3 dell'articolo 12, salvo quanto previsto dalla lettera
dd) dell'articolo 85 del presente testo unico, e gli articoli 14, 17 e 18
della legge 8 marzo 2000, n. 53;
u) i commi 10 e 11 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate
le seguenti disposizioni regolamentari:
a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25
novembre 1976, n. 1026.
Art. 87 - Disposizioni regolamentari di attuazione
1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di attuazione
del presente testo unico, emanate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, salvo quanto stabilito
dall'articolo 86 del presente testo unico.
2. Le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 25
novembre 1976, n. 1026, che fanno riferimento alla disciplina della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, sono da intendersi riferite alle corrispondenti
disposizioni del presente testo unico.
Art. 88 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato A
(Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976,
n. 1026)
ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ARTICOLO
7.
Il divieto di cui all'articolo 7, primo comma, del testo unico si intende
riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote
su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e
scarico e ogni altra operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso
articolo, sono i seguenti:
A) Quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
B) Quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite
mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo
il parto;
C) Quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle
altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, e successive
modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
D) I lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante
la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
E) I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione
e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
F) I lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine
del periodo di interdizione dal lavoro;
G) I lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà
dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante:
durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal
lavoro;
H) I lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando
il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante
la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
I) I lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense
vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione
dal lavoro;
L) I lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti
per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione
e per 7 mesi dopo il parto;
M) I lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze
tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura
del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
N) I lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino
al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
O) I lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e
di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e
fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
Allegato B
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO
7.
A. Lavoratrici gestanti di cui all'articolo 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti fisici:
lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto
pressione, immersione subacquea;
b) agenti biologici:
toxoplasma;
virus della rosolia,
a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente
protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
c) agenti chimici:
piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere
assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro:
lavori sotterranei di carattere minerario.
B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'articolo 6 del
testo unico
1. Agenti:
a) agenti chimici:
piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere
assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro:
lavori sotterranei di carattere minerario.
Allegato C
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI
ALL'ARTICOLO 11.
A. Agenti
1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che
comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della
placenta, in particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto
dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno
dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi
all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.
2. Agenti biologici.
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni
ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie
che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti
e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.
3. Agenti chimici.
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono
in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché
non figurino ancora nell'allegato II:
a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva
n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;
b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicamenti antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
B. Processi
Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
C. Condizioni di lavoro
Lavori sotterranei di carattere minerario.
Allegato D
(Legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)
ELENCO DELLE CASSE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LIBERI PROFESSIONISTI
DI CUI ALL'ARTICOLO 70
1) Cassa nazionale del notariato
2) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati
e procuratori
3) Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti
4) Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari
5) Ente nazionale di previdenza e assistenza medici
6) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri
7) Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi
8) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti
9) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli
architetti liberi professionisti
10) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri
e periti commerciali
11) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro.