CAPO VII - CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO
Art. 47 - Congedo per la malattia del figlio
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 1, comma 4, 7, comma 4, e 30,
comma 5)
1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal
lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età
non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi
dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie
di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare
il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe,
a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi
di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni
sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore
non ne abbia diritto.
Art. 48 - Trattamento economico e normativo
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 7, comma 5)
1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell'anzianità
di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima
mensilità o alla gratifica natalizia.
2. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.
Art. 49 - Trattamento previdenziale
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3)
1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta
la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita
del bambino. Si applica quanto previsto all'articolo 25.
2. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento
dell'ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva calcolata
con le modalità previste dall'articolo 35, comma 2.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3, 4 e 5.
Art. 50 - Adozioni e affidamenti
(Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo spetta
anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di età, di cui all'articolo 47, comma 1, è
elevato a sei anni. Fino al compimento dell'ottavo anno di età
si applica la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo.
3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia
un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia
del bambino è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore
nel nucleo familiare alle condizioni previste dall'articolo 47, comma
2.
Art. 51 - Documentazione
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, la lavoratrice
ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata
ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'altro genitore non sia in congedo
negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Art. 52 - Sanzioni
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di
assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
CAPO VIII - LAVORO NOTTURNO
Art. 53 - Lavoro notturno
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a e b)
1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore
6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un
anno di età del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni
o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario
di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre
1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno
la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto
disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
CAPO IX - DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI, DIRITTO AL RIENTRO
Art. 54 - Divieto di licenziamento
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1,2, 3, 5, e art. 31,
comma 2; Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4; Decreto legislativo
9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2; Legge 8 marzo 2000, n. 53,
art. 18, comma 1)
1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo
di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti
dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età
del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo
di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui
opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea
certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento,
delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa
per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è
stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza
del termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione
di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive
modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la
lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che
sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è
addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale.
La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità
a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991,
n. 223 e successive modificazioni.
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni
di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo.
6. E' altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla
fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte
della lavoratrice o del lavoratore.
7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui all'articolo
28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per
la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno
di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo,
commi 3, 4 e 5.
8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è
punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque
milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di
adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino
a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione
del congedo di maternità e di paternità.
Art. 55 - Dimissioni
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12; Legge 8 marzo 2000, n. 53,
art. 18, comma 2)
1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per
cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento,
la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni
di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che
ha fruito del congedo di paternità.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione
e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il
periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il
primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore
adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo
del Ministero del lavoro, competente per territorio. A detta convalida
è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice
o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.
Art. 56 - Diritto al rientro e alla conservazione del posto
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6; Legge 8 marzo 2000,
n. 53, art. 17, comma 1)
1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e
III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e,
salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità
produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in
altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento
di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di
essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al
rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità.
3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal
presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla
conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino,
al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al
momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno
altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte
o a mansioni equivalenti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di
adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 si applicano
fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
Art. 66 - Indennità di maternità per le lavoratrici autonome
e le imprenditrici agricole
(Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1)
1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone,
artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26
ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613,
e alle imprenditrici agricole a titolo principale, è corrisposta
una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello
successivo al parto calcolata ai sensi dell'articolo 68.
Art. 67 - Modalità di erogazione
(Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)
1. L'indennità di cui all'articolo 66 viene erogata dall'INPS a
seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato
medico rilasciato dalla azienda sanitaria locale competente per territorio,
attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto
ovvero dell'interruzione della gravidanza spontanea o volontaria ai sensi
della legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di maternità
di cui all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per
tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia
a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età, secondo
quanto previsto all'articolo 26, o i 18 anni di età, secondo quanto
previsto all'articolo 27.
3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.
Art. 68 - Misura dell'indennità
(Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 3, 4 e 5)
1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole
è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per
i tre mesi successivi alla stessa, una indennità giornaliera pari
all'80 per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai
agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo 14, comma
7, del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente
il parto.
2. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali
è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per
i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità
giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito
dall'articolo 1 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura
risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi
decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.
3. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei
casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194,
verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione
medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio,
è corrisposta una indennità giornaliera calcolata ai sensi
dei commi 1 e 2 per un periodo di trenta giorni.
Art. 69 - Congedo parentale
(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art 1, comma 4)
1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati a decorrere
dal 1° gennaio 2000, è esteso il diritto al congedo parentale
di cui all'articolo 32, compreso il relativo trattamento economico, limitatamente
ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
CAPO XII - LIBERE PROFESSIONISTE
Art. 70 - Indennità di maternità per le libere professioniste
(Legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)
1. Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di previdenza e assistenza
di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta
un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la
data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.
2. L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari
all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato
ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente
a quello della domanda.
3. In ogni caso l'indennità di cui al comma 1 non può essere
inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura
pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo
1 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella
misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai
successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.
Art. 71 - Termini e modalità della domanda
(Legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)
1. L'indennità di cui all'articolo 70 è corrisposta, indipendentemente
dall'effettiva astensione dall'attività, dalla competente cassa
di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, a seguito di apposita
domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto
mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni
dal parto.
2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico
comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto,
nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'inesistenza del
diritto alle indennità di maternità di cui al Capo III e
al Capo XI.
3. L'indennità di maternità spetta in misura intera anche
nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa
sia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi previsti dagli
articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.
4. Le competenti casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti
provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.
Art. 72 - Adozioni e affidamenti
(Legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3)
1. L'indennità di cui all'articolo 70 spetta altresì per
l'ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia
superato i sei anni di età.
2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre alla
competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti
entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino
e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza
del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro
titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento
di adozione o di affidamento.
Art. 73 - Indennità in caso di interruzione della gravidanza
(Legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)
1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei
casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194,
verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità
di cui all'articolo 70 è corrisposta nella misura pari all'80 per
cento di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati
ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70.
2. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato
dalla USL che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno
dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai
sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata alla
competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti
entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione
della gravidanza.